Termini c.d. a ritroso e giornata di sabato

L’art. 155 quarto comma cod. proc. civ., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo.La ratio della inapplicabilità della norma ai termini a ritroso si individua nel fatto che detto termine mira a t ..........

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