Sì al precetto nei confronti della Rappresentanza Generale per l’Italia di Compagnia assicurativa

L’iscrizione della sede secondaria nel Registro delle Imprese non rileva come autonomo centro di imputazione giuridica di detta sede e non evidenzia una separazione della sede secondaria rispetto alla sede centrale, bensì è funzionale a rendere opponibile un rapporto di dipendenza dalla stessa, un vincolo organico idoneo a far sì che l’attività della sede secondaria sia riferibile all’unico soggetto che la esercita (l’impresa avente sede centrale e secondaria) e che è uno soltanto. Il nostro codice di rito (art. 77 co. 2 c.p.c.) regola la rappresentanza del procuratore e dell’institore, attribuendo il potere di stare in giudizio al procuratore generale di chi non abbia residenza o domicilio in Italia (e all’institore). Pertanto, nel caso di specie, la Rappresentanza Generale per l’Italia della Compagnia assicurativa in questione, in persona del suo procuratore, ha in ogni caso il potere di stare in giudizio per detta Compagnia relativamente agli affari conclusi in Italia (il che peraltro non implica che vi sia alterità tra la prima e il secondo, trattandosi pur sempre di un’articolazione dello stesso soggetto): la sede secondaria istituita nel territorio italiano risponde allo scopo di permettere e agevolare l’attività della Compagnia con cittadini aventi residenza in Italia, ed è necessariamente preordinata a facilitare detti rapporti anche sul piano processuale, permettendo a chi in Italia abbia stipulato un contratto con detta Compagnia di adire sul territorio nazionale detti assicuratori, e, conseguentemente, di porre in esecuzione il titolo ottenuto.

 

NDR1: in applicazione di detti principi, la pronuncia in oggetto afferma che, nel caso di specie, la coincidenza del soggetto intimato nel precetto opposto con il destinatario del titolo esecutivo (stante il riferimento alla Compagnia esplicitato nel precetto), la coincidenza della Rappresentanza Generale con il soggetto rappresentato rispetto ai contratti stipulati in Italia (per esserne statutariamente prevista, detta Rappresentanza, quale sede secondaria e in forza della considerazione che nel titolo esecutivo non risultano spesi i nominativi dei singoli assicuratori assuntori del rischio) conducono al rigetto dell’opposizione al precetto diretto alla Rappresentanza Generale per l’Italia.

NDR2:  trattasi di sentenza costituente precedente unico trasmessa alla Redazione de La Nuova Procedura Civile  dall’Avv. Pasquale Capobianco (info@studiocapobianco.it), parte vittoriosa nel giudizio di appello in questione.

 

Corte di appello di Milano, sezione terza, sentenza del 9.10.2018, n. 4412

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