Rito Fornero: la mancata previsione dell’obbligo di astensione per il giudice dell’opposizione che ha pronunciato l’ordinanza opposta non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

L’art. 51, primo comma, num. 4), c.p.c. (prevedente l’obbligo di astensione in capo al magistrato che abbia conosciuto della causa «in altro grado del processo») e l’art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (per il quale, nel contesto del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti, avverso l’ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, può essere proposta opposizione «da depositare dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto»),  nella parte in cui dette norme non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito della suddetta opposizione ove abbia pronunciato l’ordinanza opposta, non vio ..........

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