Rinuncia all’azione: le spese del processo sono a carico del rinunciante

La rinuncia all’azione non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessatone della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante [Tribunale di Genova, sezione terza, sentenza del 2.4.2015, n. 1076]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Rinuncia all'azione: non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante Luglio 6, 2022 Proposta di conciliazione rifiutata prima dell’espletamento della CTU: a carico di chi sono ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi