Rifiuto della proposta conciliativa e condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.

Ai fini dell’applicazione del meccanismo (basato sulla proposta conciliativa di una delle parti) che l’art. 91 c.p.c., comma 1, ha inteso promuovere (mediante la previsione di una ricaduta dell’ingiustificato rifiuto di controparte sull’addebito delle spese processuali), non v’è nessuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, perchè la proposta conciliativa cui fa riferimento la norma in esame deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice; dopo di che l’eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione, che lo evidenzia di per sè, senza alcun bisogno – si ripete – di divu ..........

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