Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, strumento di tutela

Posto che l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall’art. 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all’ordinanza con cui è pronunciata l’estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi, va affermato che con riguardo al detto provvedimento troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile.     Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.9.2018, n. 21586 CondividiPost correlat ..........

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