Notifica presso la segreteria solo se non c’è la pec…a maggior ragione in caso di PAT.

La relazione illustrativa della L. n. 197 del 2016, di conversione con modificazioni del D.L. n. 168 del 2016, chiarisce come l’estensione al processo amministrativo telematico dell’art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, dettato per il processo civile telematico, implichi anche per il PAT la residualità delle notificazioni e comunicazioni presso le segreterie degli uffici giudiziari rispetto a quelle eseguite presso il domicilio digitale, nel senso che la notifica presso la segreteria deve considerarsi ammessa nei soli casi di impossibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario. Del resto, prosegue la relazione, la fi ..........

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