Mancato deposito di copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato: improcedibilità

Il mancato deposito di copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza; né tale omissione è sanabile con il deposito di copia della notifica di detto provvedimento eseguita dalla controparte, la quale non consente neppure il controllo circa la tempestività del regolamento medesimo, da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, ex art. 47, comma 2, c.p.c.     Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.9.2017, n. 22411 CondividiPost correlati:Copia della sentenza impugnata prodotta senza attestazione di cancelleria della pubblicazione del provv ..........

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