Liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, procedimento di opposizione: no a questioni su utilità e validità della consulenza

Va confermato che in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, secondo la disciplina recata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, avverso il decreto di liquidazione, non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.1.2015, n. 1536]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Spese condominiali, opposizione a d ..........

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