L’appellante è dispensato dall’onere di provare la propria legittimazione in caso di implicita ammissione di essa da parte dell’appellato

Qualora parte appellata, nel costituirsi in grado di appello, non soltanto non abbia contestato la legittimazione dell’appellante, ma abbia proposto contro di essa appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, riconoscendola quindi come sua legittima controparte nel giudizio di gravame, non può contestarne poi la legittimazione nella comparsa conclusionale. In tal caso, quindi, l’appellante è dispensato dall’onere di provare la propria legittimazione, essendovi stata implicita ammissione di essa da parte dell’appellato. Se è vero, infatti, che la parte attrice o impugnante ha l’onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria legittim ..........

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