Interrogatorio formale, mancata risposta, conseguenze

In caso di mancata risposta all’interrogatorio formale la disposizione dell’art. 232 c.p.c. implica che il giudice non ha l’obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i fatti dedotti come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione; tale facoltà, peraltro, non dispensa il giudice dal dovere di valutazione del comportamento delle parti, dovendosi interpretare l’inciso “valutato ogni altro elemento di prova” nel contesto delle disposizioni richiamate nel senso reso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l’apprezzamento positivo o negativo sull’efficacia della mancata o rifiutata rispost ..........

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