Impugnazioni, conseguenze disciplinari: una cosa è attribuire al giudice un errore, altra un’intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d’ufficio

L’attribuzione al giudice non già di un errore nella ricostruzione dei fatti o nell’interpretazione delle norme, ma di una intenzionale omissione nel compimento dei propri doveri d’ufficio costituisce un atto contrario ai doveri deontologici dell’avvocato, ed in particolare costituisca violazione dell’art. 52, comma 1, del codice deontologico forense, con conseguente trasmissione della pronuncia – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 51, comma 3, lett. d) – all’Ordine competente (nella specie l’avvocato, nel proprio ricorso per cassazione scriveva: “La corte d’appello, senza leggersi neppure i fascicoli … rigettava l’appello”). &nb ..........

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