Espropriazione presso terzi, procedimenti iniziati prima del 1.1.2013, atto di pignoramento con indicazione generica delle cose e delle somme dovute

In tema di espropriazione presso terzi, l’atto di pignoramento deve contenere, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2, “l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute” ed il vincolo si applica, fino a concorrenza del credito per cui si procede e comunque nei limiti fissati dall’art. 546 c.p.c., comma 1, all’intero importo che si accerti dovuto al debitore esecutato. Nei procedimenti iniziati in epoca precedente il 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228), il sistema prevede che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’ar ..........

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