Domanda qualificata dal primo giudice come opposizione ad una misura di esecuzione ex art. 617 c.p.c., inammissibilità dell’appello

Qualora il giudice di primo grado qualifichi la domanda azionata come opposizione ad una misura di esecuzione, ritualmente proposta evocando l’art. 617 c.p.c., avente ad oggetto l’opposizione al provvedimento di iscrizione ipotecaria individuata quale atto esecutivo, è corretta la valutazione del giudice d’appello circa la qualificazione data dal primo giudice all’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, da cui discende l’inammissibilità dell’appello perché avente ad oggetto una sentenza di primo grado pronunciata ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.12.2016, n. 25759 CondividiPost correlati:Esecuzion ..........

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