Deducibilità dell’IVA: ammessa la prova per testimoni o per presunzioni in caso di perdita incolpevole delle fatture

La regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3 – secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti – trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’impossibilità incolpevole di produrre le fatture ed il registro in cui vanno annotate (e dimostri altresì di non essere in grado di acquisirne copia presso i fornitori) che per la deducibili ..........

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