Azione cambiaria: il divieto al convenuto di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti personali col traente si applica se il prenditore coincide con il traente?

Il R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 21, che vieta al convenuto in azione cambiaria di opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente (a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore), non si applica al caso in cui il prenditore coincida con il traente, giacchè l’astrattezza cartolare, che è al fondamento della citata norma, postula che il soggetto, al quale si intendono opporre le eccezioni personali, sia terzo rispetto al rapporto fondamentale. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 24.5.2017, n. 12996 CondividiPost correlati:Appello inammissibile se le norme citate non sono correlate ..........

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