Appalto, riserve, inadempimento

In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chiede l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.   Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del  5.9.2018, n. 21656 CondividiPost correlati:Appalto, inadempimento, oneri probatori Marzo 18, 20 ..........

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