Violazione del codice della strada, patente a punti, mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, opposizione a sanzione amministrativa, competenza territoriale

Il locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui all’art. 126-bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio. Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell’art. 126-bis del decreto legislativo 3 ..........

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