Vicinanza della prova e inversione dell’onere probatorio: se si prova di aver disposto il bonifico è onere della controparte dimostrare di non aver ricevuto l’importo bonificato?

La parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata – tra l’altro – dell’onere di dimostrare l’effettività del versamento con mezzi idonei. Pertanto, non è condivisibile la conclusione secondo cui, una volta provata la disposizione di bonifico, è onere della controparte – per il principio di vicinanza della prova – dimostrare di non aver ricevuto l’importo bonificato; ciò in quanto essa procede dall’errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisce prova del pagamento superabile solo con la dimostrazione, che compete alla destinataria, di non aver ricevuto alcunché ..........

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