Vanno rappresentate all’assistito tutte le questioni di fatto e di diritto ostative produttive del rischio di effetti dannosi

Nell’esecuzione del contratto d’opera professionale l’avvocato è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli. Tale diligenza comporta anche l’onere di assolvere ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, ai quali l’avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Tribunale di Bari, sentenza del 27.7.2018 CondividiPost correlati:Giudizio deontologico: il giudice non è tenuto a dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove acq ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi