Valutazione delle prove si basa su attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica). Più probabile che non riguarda il solo nesso causale. L’errore sull’individuazione della regola in tema di nesso di causalità è censurabile in Cassazione. La colpa è quella c.d. normativa.

La valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità (e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti ) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato.

Il criterio del «più probabile che non» costituisce il modello di ricostruzione  del solo nesso di causalità, che in sede civile indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento è da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest’ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro «i pragmatici confini della dimensione ‘storica», e valendo ad ascrivere all’autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilità di agire.

E’  l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ad essere censurabile in sede di giudizio di legittimità ex art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c..

Con riferimento all’accertamento della colpa è  ormai da tempo superata – se non addirittura tramontata – la concezione etica della responsabilità civile (informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale) rimane integrata, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, dall’inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché dell’obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta (anche) nei rapporti della vita comune di relazione.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.1.2023, n. 198 (Pres. Travaglino, est. Scarano)

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