Uso di documenti o provvedimenti giurisdizionali falsi: illecito disciplinare

Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 47 del 27 maggio 2020 (pubbl. 2.12.2020) Download CondividiPost correlati:Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte: artt. 12 e ss. preleggi o art. 1362 c.c.? Maggio 24, 2023 Illecito disciplinare e prescriz ..........

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