Ufficiale giudiziario, ritardo nel compimento dell’atto come fonte di responsabilità civile: non è tenuto a desumere il termine dal contenuto dell’atto

L’art. 60 c.p.c., n. 1 (secondo cui il ritardo nel compimento dell’atto è fonte di responsabilità civile solo laddove l’alto non sia compiuto “nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice” dal quale l’ufficiale giudiziario dipende o dal quale è stato delegato) va interpretato nel senso che il ritardo (fonte di responsabilità) nel compimento dell’atto può considerarsi sussistere anche se il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, come previsto dal D.P.R. n. 1229, art. 136, cit. (ora trasfuso nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 36, e che permette di chiedere all’ufficiale g ..........

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