Tutela ex art. 700 c.p.c. anche per i diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniali

La tutela di cui all’art. 700 c.p.c. può essere richiesta e concessa a difesa (oltre che di diritti della persona, specie se inviolabili) anche di diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale (cioè aventi a oggetto, bensì, una prestazione economica, ma destinati – per loro intrinseca natura – a garantire al titolare il godimento di una posizione di libertà e/o la soddisfazione di bisogni primari: es. diritto alla retribuzione, ex art. 36 Cost., e diritto alla salute, ex art. 32 Cost., etc.), nonché di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniali (cioè di diritti di credito veri e propri, inerenti a meri rapporti obbligatori, o di diritti reali); in tal caso, però, il requisito del periculum in mora deve essere apprezzato con particolare rigore, avendo riguardo sia alla qualità e alla posizione del titolare del diritto minacciato sia alla natura e al valore anche dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quelli direttamente oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. (nel senso che la prescritta irrimediabilità del pregiudizio paventato va ricercata nel notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l’immediato soddisfacimento e i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari, in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell’entità del credito o dell’attività svolta dall’istante” e può essere, perciò, legittimamente ravvisata anche in lesioni stricto sensu patrimoniali, tanto se le stesse si presentino intrinsecamente connotate da tale irrimediabilità – quali molti considerano la perdita dell’avviamento commerciale oppure l’ostracismo creditizio e il discredito imprenditoriale conseguenti alla segnalazione alla “centrale rischi” – quanto se, pur non presentandosi normalmente tali, lo diventino, tuttavia, in concreto, qualora il ricorrente abbia dedotto – e, all’occorrenza, anche – dimostrato in giudizio elementi specifici e oggettivi a sostegno dell’affermata impossibilità o estrema difficoltà di piena reintegrazione nel proprio diritto oggetto del ricorso – venendo, per l’appunto, in considerazione, siccome immediatamente correlate, nel caso di specie, con esso, anche posizioni giuridiche soggettive non patrimoniali assolute, suscettibili, esse sì, di restare irreversibilmente compromesse – nei tempi occorrenti per ottenere la tutela ordinaria di merito).

Tribunale di Roma, ordinanza del 8.7.2020

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