Tribunale di Milano spiega le nuove tabelle del danno da perdita parentale, precisando che quelle romane sono meno predittive

Per quanto concernela liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.

In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

L’art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l’altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essereconcretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l’art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l’art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).

Nella concretizzazione della clausola generale dell’equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l’equità integrativa è espressione. Difatti, “l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).

Proprio per assicurare l’esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Tanto più diffusa è l’applicazione sul territorio nazionale di un’unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l’auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell’art. 3 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell’esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall’adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell’uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).

A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico: si individua la misura standard del risarcimento per l’appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.

Il sistema tabellare milanese disciplinante la quantificazione del danno biologico ha trovato larga diffusione sull’intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l’esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura para normativa (recentemente Cass. n. 8532/2020, ma già nella citata sentenza Cass. n. 12408/2011 si attribuiva alla tabella milanese “una sorta di vocazione nazionale”.

Per quanto qui di rilievo, occorre ricordare che l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione di un’altra tipologia di danno non patrimoniale, nella specie quello da perdita del rapporto parentale. Anche tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. 3.2.5. Cass. n. 12408/2011).

Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all’anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell’età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.

Proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata dalla citata sentenza Cassazione n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza(ad esempio a favore del coniuge è prevista nell’edizione 2021 delle tabelle un’oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)”; dall’altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell’equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l’esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Proprio tali elementi precludono alla Tabella di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. L’individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell’ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l’effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (Cass. n. 10579/2021).

A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspica la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttiviin ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021).

Recentemente, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate, sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall’intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelleintegrate a punti – Edizione 2022”; i Criteri orientativi sono anche corredati di due allegati: “Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio” e “Allegato 2. Domande & risposte”. Giova premettere che sin dal 2015 l’Osservatorio di Milano aveva iniziato un ampio monitoraggio delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale al fine di verificare i criteri con cui i giudici liquidano questa voce di danno non patrimoniale.

Negli anni successivi sono state raccolte ed esaminate circa 600 sentenze.

Nel luglio 2018 il Gruppo di studio aveva rilevato l’incongruenza di una Tabella milanese che prevedeva liquidazioni per importi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per genitori, figli, coniuge ed “assimilati” e fino al 500%, per il fratello ed il nonno.

Dopo la citata sentenza Cass. n. 10579/2021, il Gruppo danno dell’Osservatorio decise di elaborare nuove tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale.

In primo luogo, si valutò se aderire alla tabella romana, che era l’unica tabella a punti già esistente, ma questa ipotesi fu scartata. Il gruppo dell’Osservatorio di Milano, quasi all’unanimità, nella riunione del 28.05.2021, ritenne che questa via non fosse percorribile perché:

– la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 e certamente, come accennato, non dalla gran parte degli uffici giudiziari, in cui vengono applicati i valori monetari delle tabelle milanesi;

– la tabella romana non era il frutto del confronto tra le componenti dei giudici e degli avvocati (delle vittime e delle compagnie assicuratrici) ma era nata in una riunione ex art. 47quater Ordinamento giudiziario tra i giudici di tre sezioni civili e della sezione lavoro del Tribunale di Roma;

– la tabella romana appariva per un verso troppo “ingessata”, perché con il semplice certificato anagrafico si potevano ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre Euro 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle concrete relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria e, per altro verso, lasciava troppa discrezionalità al giudice di diminuire fino ad un terzo i valori monetari in assenza di convivenza; mentre, in assenza di altri familiari entro il secondo grado, prevedeva un aumento da 1/3 a ½, risultando quindi addirittura meno predittiva di quella milanese edizione 2021;

– i valori monetari finali non risultavano allineati al monitoraggio effettuato dall’Osservatorio milanese.

Il gruppo di studio dell’Osservatorio ha quindi proseguito i lavori tenendo sempre presente i seguenti “paletti”, propri del metodo degli Osservatori e, cioè:

1) l’humus di partenza sono stati i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l’80% degli uffici giudiziari d’Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione. Del resto, già qualche mese dopo la sentenza n. 10579/2021, il Tribunale di Milano affermava: “E tuttavia, in attesa dell’elaborazione della “tabella a punti”, appare certamente corretta l’individuazione sin d’ora dei parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi, che costituiscono con tutta evidenza l’humus da cui far germogliare il valore del punto” (Trib. Milano – sentenza n. 5947/2021 pubblicata il 7/07/2021);

Pertanto, il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed “assimilati” il valore-punto è pari ad Euro 3.365,00 (Euro 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad Euro 1.461,20 (Euro 146.120,00 : 100); anche per questo motivo le tabelle sono state denominate tabelle “integrate a punti”;

2) gli importi liquidabili sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato;

3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il “valore medio del punto” deve essere estratto dai precedenti;

4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l’obbligo di motivazione gravante sul giudice; le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l’insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno in re ipsa. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio)in re ipsache caratterizza tanta parte dello stile c.d. ‘tabellare’ in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. 11689/2022). Come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore “equo”, “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità”.

I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

Per distribuire i punti tra le dette circostanze il G.D. alla persona dell’Osservatorio di Milano ha proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.

In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20), pervenendo così all’importo monetario liquidabile.

Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l’esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

Tribunale di Milano, sezione decima, sentenza del 13.10.2022  (giudice dott. D. Spera)

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