Trasferimento di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione, rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, esclusione: no alle azioni ex artt. 1453 e 1460 c.c.; sì all’azione ex art. 2932 c.c.

L’adempimento dell’obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge ovvero nei confronti del figlio minore può essere realizzato con l’attribuzione definitiva di beni od anche con l’impegno ad attribuirli, anziché per mezzo di una prestazione patrimoniale periodica; ciò perché nell’ambito della autonomia privata detti accordi, ad effetti reali od obbligatori, tendenzialmente si configurano quali contratti atipici, distinti dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 c.c. Ad un accordo di tal tipo non è applicabile la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., ovvero l’eccezione d’inadempimento, secondo il principio inademplenti non est adimplendum, ai sensi dell’art. 1460 c.c.: la risolubilità o l’ineseguibilità del contratto per inadempimento, infatti, postulano un vincolo di corrispettività tra prestazioni che è impedito, nella considerata ipotesi di accordo tra coniugi. Di contro è applicabile il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento del promittente all’obbligo di trasferimento dell’immobile. In caso quindi di domanda di risoluzione per inadempimento degli accordi di separazione e divorzio (domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di trasferimento di diritti reali in esecuzione di accordi di separazione ed in luogo dell’obbligo di mantenimento del coniuge) va affermato che viene in tal modo chiesta l’applicazione di un istituto non applicabile nel caso di accordi tra coniugi, posto che gli accordi sul mantenimento non costituiscono un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive. 

Va confermato che anche le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano direttamente ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché ricorrano determinate condizioni.

Tribunale di Trani, sentenza del 11.11.2021

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