Titolo esecutivo, credito non liquido ed esigibile, intervenuto di altro creditore, conseguenze

Il titolo esecutivo non deve possedere solamente i requisiti formali di cui all’art. 474 c.p.c., comma 2, ma deve essere pure relativo, ai sensi del comma 1 medesima disposizione, ad un credito liquido ed esigibile. Qualora il giudice dell’esecuzione escluda tali caratteristiche in capo al credito per il quale si procede, l’effetto è che la nullità del precetto si propaga al pignoramento ed il processo esecutivo si estingue, a meno che non sia nel frattempo intervenuto qualche altro creditore munito di titolo esecutivo. Se il processo esecutivo procede su impulso del creditore intervenuto, il creditore pignorante, per così dire “espulso” d ..........

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