Testimonianza: non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti

Venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, i soggetti che, come nella specie, sono legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o affinità possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva, al di là della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 246 c.p.c., la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all’esito del loro esame. Difatti, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti; l̵ ..........

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