Termine perentorio e mancato rispetto da parte del giudice dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge (caso di termine per riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza)

In base al combinato disposto dall’art. 50 c.p.c., comma 1, e art. 307 c.p.c., comma 3 – nel testo riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 -, qualora la legge attribuisca al Giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l’esercizio del potere da parte del Giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo – un mese – e massimo – tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all’art. 307 c.p.c., comma 3. Qualora il Giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompet ..........

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