Termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà del termine, proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l’art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit.art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.7.2019, n. 2052 CondividiPost correlati:Termini ad "anni" e a "mesi", computo (fattispecie in tema del termine decadenziale annuale di notifica dell’appello) Aprile 4, 2024 Sentenza emessa i ..........

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