Tardivo deposito di un documento ex art. 183, comma 6, c.p.c.: rilievo d’ufficio indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte

Con riferimento al tardivo deposito di un documento quando si siano oramai realizzate le preclusioni istruttorie (termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.), va affermato che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo. Tribunale di Napoli, sentenza del 4.12.2019, n. 10795 Download CondividiPos ..........

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