Tabella Unica Nazionale sul danno alla salute: è ad applicazione generalizzata (anche per liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta)

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n.
12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione
equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme
alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione
generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia
normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali
norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito
di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico
verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di
veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel
caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche
reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una
motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari,
più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla
T.U.N.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.4.2026, n. 8630