Successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, litispendenza e giudicato
Deve affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, non è possibile la dichiarazione di litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. da parte del giudice di quello instaurato per secondo, laddove in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, ivi inclusa l’ipotesi che tale giudicato consegua ad una pronuncia della Corte di Cassazione avverso la quale penda l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 (ovvero penda il termine per proporla).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.12.2021, n. 41505
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