Standard probatorio civile: serve la prova certa dell’accadimento del fatto storico (caso di circolazione stradale)

Va osservato che, se è pur vero che in materia di circolazione stradale,  in ipotesi come quella in oggetto opera la presunzione di cui all’art. 2054  comma 1 c.c., sicchè incombe sul conducente del veicolo investitore l’onere di  provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; tuttavia, è  necessario, preliminarmente, che sia raggiunta la prova certa dell’accadimento  del fatto storico così come prospettato dal danneggiato, che nel caso di specie  non è stata raggiunta nella dimensione storico-fattuale prospettata.

Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla  valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve  giungere alla certezza dell’accadimento del fatto storico, attraverso la più  elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova  assunti.

Tribunale di Latina, sentenza n. 752 del 19.4.2025