Spese di lite nei giudizi in cui è consentita la difesa personale: è onere dell’interessato che rivesta la qualità di avvocato specificare a che titolo intenda partecipare al processo

Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c. è onere dell’interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poichè, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l’intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. A tal fine non è sufficiente la semplice menzione del possesso della qualifica professionale o il fatto di essersi qualificato in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titol ..........

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