Spese di lite, limite di cui all’art. 91 c.p.c., comma 4: perimetrazione applicativa

In tema di spese di lite l’art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione ivi previsto. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.4.2021, n. 9059 Download ..........

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