Sospensione feriale dei termini processuali, deroga in materia di interdizione, carattere eccezionale, rigorosa interpretazione

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che, per i procedimenti indicati nell’ord. giud., art. 92, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate ma anche che le categorie (sempre più numerose) sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione (la SC afferma che la tesi secondo cui il riferimento dell’art. 92 cit. “ai procedimenti per l ..........

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