Sospensione del processo tributario sino al 31.12.2020, deposito in cancelleria di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, 10.6.2019, termine perentorio, notifica a mezzo posta

Deve affermarsi il principio di diritto che segue: “in tema di sospensione del processo ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 10, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n. 28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente ..........

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