Sospensione del processo tributario fino al 31.12.2020, deposito in cancelleria entro il 10.6.2019, spedizione a mezzo posta, dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato, non applicabilità

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n .119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo fino al 31 dicembre 2020, doveva essere depositata in cancelleria copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si fosse affidata alla spedizione a mezzo servizio postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato di cui a Corte Cost. n. 28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codifica ..........

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