Sospensione cautelare delle delibere condominiali: il periculum si prova così.

In tema di sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera condominiale ex art. 1137 c.c., l’accertamento del periculum in mora va effettuato dal giudice attraverso una valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco, e cioè, da un lato, l’interesse del condomino ad una tutela immediata delle proprie ragioni, e dall’altro l’interesse del condominio ad evitare che la gestione della cosa comune sia compromessa. Occorrerà pertanto comparare, da una parte, il danno che subirebbe il condomino per effetto dell’esecuzione della delibera impugnata, e, dall’altra, il danno che subirebbe il condominio in connessione alla sospensiva della stessa, sicché la sospensiva potrà essere concessa solo quando il pregiudizio derivante al primo sia più grave di quello derivante al secondo. Quanto maggiore è l’incidenza della sospensione sulla gestione della cosa comune, tanto più grave dovrà essere il pregiudizio lamentato dalle parte ricorrente, mentre, laddove la sospensiva non comprometta la predetta gestione, la cautela potrebbe essere concessa sulla scorta di qualsiasi pregiudizio, anche di natura patrimoniale, purché ingiusto [Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza del 29.12.2015].

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