Sospensione attività giudiziaria per Covid: cosa accade ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.?

Con riferimento alla tesi per cui, in virtù della normativa emergenziale di cui all’art. 83, c. 1 e 2, D.L. 18/2020, la sospensione dell’attività giudiziaria opererebbe per tutti i termini processuali ed endoprocessuali e non solo “per l’adozione di provvedimenti giudiziari e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, come precisato nel comma 2 della citata norma, si osserva che l’interpretazione letterale del comma 2 cit. sembra stridere con lo spirito e la ratio del provvedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo ai termini endoprocessuali, non si ravvisano le medesime esigenze che hanno giustificato la sosp ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi