Sì al frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata; no al frazionamento della tutela giudiziaria a fronte di un unitario fatto illecito

Anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni, dell’ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poichè tanto integra una condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario; nè integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a giustificare quel frazionamento e di per sè sola considerata, la prospettata maggiore speditez ..........

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