Sezioni Unite: l’onere della mediazione grava sul creditore, a pena della revoca del decreto ingiuntivo opposto

Le Sez. U., decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 18.9.2020, n. 19596


NDR: per approfondimenti si veda Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.7.2019, n. 18741 (ordinanza di rimessione alle s.u.), con nota di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione (laddove, dopo aver ricostruito i contrastanti orientamenti in materia – sui quali può farsi riferimento anche allo SCHEMA: Opposizione a decreto ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire la mediazione a pena di improcedibilità della domanda? – viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3 e 5, evidenziata l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta dall’ordinanza di rimessione cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato oggi dalle sezioni unite).

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