Sezioni Unite: giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, violazione dell’art. 2909 c.c., cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, Corte di cassazione, interpretazione del titolo esecutivo

Ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi  con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi. Ai fini della denuncia della violazione, nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c., il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del r ..........

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