Sezioni Unite: appello con cui si deduce nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, contumace, rimessione in termini

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto: allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 164 c.p.c., il giudice di appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c., e dunque ..........

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