Sequestro liberatorio: funzione e modalità concrete di attuazione

Va enunciato il seguente principio di diritto: posto che la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tipica del sequestro giudiziario, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.5.2019, n. 12727 CondividiPost correlati:Sequestro conservativo presso terzi, ordinanza a definitiva chiusura ..........

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