Sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, diritto alla restituzione delle somme pagate; eccessività della somma portata nel precetto e spese processuali

Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, ovvero formulando nel giudizio di gravame un’apposita domanda in tal senso. Il fatto che non sia stato richiesto, neppure nelle more del giudizio di secondo grado, la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata comporta soltanto che la sentenza d’appello non possa costituire un titolo esecuti ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi