Sentenza provvisoriamente esecutiva, appello, accoglimento, omesso ordine di restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, conseguenze

Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.7.2019, n. 17664 CondividiPost ..........

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