Se nulla dice la legge, l’eccezione è in senso lato.

Il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d’ufficio, restando limitato l’ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (es. eccezione di annullamento) [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  5.6.2014, n. 12677]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Eccezioni in senso lato e in senso stretto e ..........

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