Scritture private provenienti da terzi estranei alla lite: contestazione e valore probatorio
Va confermato l’orientamento di legittimità per il quale le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario; possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 9.6.2023, n. 16381
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